Die Ausgleichskassen sind jährlich zweimal gemäss Artikel 68 Absatz 1 AHVG zu revidieren. Die erste Revision hat im Laufe des Geschäftsjahres, die zweite nach Abschluss des Geschäftsjahres zu erfolgen.
449 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3331).
Conformemente all’articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l’anno mediante revisioni. La prima revisione dev’essere fatta nel corso dell’anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell’anno di esercizio.
454 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.