1 Das Informationssystem zur Feststellung von Leistungen aufgrund von internationalen Abkommen enthält alle Daten, die aufgrund der Rechtsakte der EU und aufgrund anderer internationaler Abkommen für die Feststellung von Leistungen vorgegeben sind, namentlich:
2 Die ZAS darf alle Daten bearbeiten. Die Ausgleichskassen und die IV-Stellen dürfen nur die Daten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich bearbeiten.
1 Nel sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea e secondo altre convenzioni internazionali, segnatamente:
2 L’UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.