1 Der Bund kann im Rahmen der bewilligten Kredite ausnahmsweise Projekte finanziell unterstützen, die der Kulturgütererhaltung, dem Umwelt‑ und Naturschutz, der Landschaftspflege oder dem Wald dienen.100
2 Der Bundesrat regelt die weiteren Voraussetzungen für die Gewährung seiner finanziellen Unterstützung und die anrechenbaren Projektkosten.
100 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1883; BBl 2014 6741).
1 La Confederazione può, a titolo eccezionale ed entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla conservazione dei beni culturali, alla protezione dell’ambiente e della natura, alla salvaguardia del paesaggio o alle foreste.103
2 Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi di progetto computabili.
103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
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