1 Der Vermittler darf vom Stellensuchenden eine Einschreibegebühr und eine Vermittlungsprovision verlangen. Für Dienstleistungen, die besonders vereinbart werden, kann der Vermittler eine zusätzliche Entschädigung verlangen.
2 Der Stellensuchende schuldet die Provision erst, wenn die Vermittlung zum Abschluss eines Arbeitsvertrages geführt hat.
3 Bei der Auslandsvermittlung schuldet der Stellensuchende die Provision erst, wenn er von den Behörden des Landes, in das er vermittelt wird, die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erhalten hat. Der Vermittler darf jedoch eine angemessene Entschädigung für die tatsächlichen Auslagen und Aufwendungen verlangen, sobald der Arbeitsvertrag zustande gekommen ist.
4 Der Bundesrat setzt die Einschreibegebühren und die Vermittlungsprovisionen fest.
1 Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione e una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale, il collocatore può esigere un’indennità supplementare.
2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro.
3 Nel caso di collocamento in relazione con l’estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il permesso di esercitare un’attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo la firma del contratto di lavoro, un congruo indennizzo per le spese e gli oneri effettivi.
4 Il Consiglio federale stabilisce le tasse d’iscrizione e le provvigioni di collocamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.