1 Das Gesetz gilt für öffentliche und private Arbeitgeber, die Heimarbeit ausführen lassen, sowie für die von ihnen beschäftigten Heimarbeitnehmer.
2 Auf Personen und Organisationen, die stellvertretend für den Arbeitgeber Heimarbeit ausgeben, sind die für Heimarbeitnehmer geltenden Schutzbestimmungen sinngemäss anwendbar.
3 Für den Arbeitgeber im Ausland gilt das Gesetz, soweit er Heimarbeitnehmer in der Schweiz beschäftigt.
4 Als Heimarbeit nach diesem Gesetz gilt jede gewerbliche und industrielle Hand- und Maschinenarbeit, die ein Heimarbeitnehmer allein oder mit Familienangehörigen in seiner Wohnung oder in einem andern, von ihm bestimmten Arbeitsraum gegen Lohn ausführt.
5 Für die Anwendbarkeit des Gesetzes ist das tatsächliche Beschäftigungsverhältnis und nicht die Bezeichnung des Vertrages massgebend.
1 La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati.
2 I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro.
3 La legge è applicabile al datore di lavoro all’estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera.
4 È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.
5 Per l’applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.