Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 82 Arbeit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 82 Lavoro

822.211 Verordnung vom 29. August 2018 über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Verordnung zum Arbeitszeitgesetz, AZGV)

822.211 Ordinanza del 29 agosto 2018 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

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Art. 20 Zuteilung der Ruhetage und der Ruhesonntage

1 Pro Kalendermonat sind mindestens vier Ruhetage, wovon ein Ruhesonntag, zuzuteilen.

2 Nach einem Ruhetag dürfen höchstens 13 Tage ohne Ruhetag folgen.

3 Die Ruhetage und Ruhesonntage sind im Voraus in der Diensteinteilung zuzuteilen.

4 Eheleuten und Lebenspartnerinnen und -partnern, die im gleichen Unternehmen arbeiten, sind auf ihr Ersuchen hin die Ruhesonntage und wenn möglich auch die übrigen Ruhetage gleichzeitig zuzuteilen.

Art. 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali

1 Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.

2 Un giorno di riposo può essere seguito al massimo da 13 giorni senza giorno di riposo.

3 Nella ripartizione del servizio, i giorni di riposo e i giorni di riposo domenicali devono essere stabiliti in anticipo.

4 Ai coniugi e ai partner che lavorano nella medesima impresa e che ne fanno domanda sono assegnati gli stessi giorni di riposo domenicali e, se possibile, anche gli stessi altri giorni di riposo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.