822.115.4 Verordnung des WBF vom 21. April 2011 über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen Grundbildung
822.115.4 Ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Art. 7 Bereich Produktions- und Verpackungsanlagen
Für den Einsatz von Lernenden in der beruflichen Grundbildung Anlagenführerin EFZ/Anlagenführer EFZ gelten folgende Bestimmungen:10
- a.
- Lernende ab dem vollendeten 16. Altersjahr dürfen höchstens 5 Nächte pro Woche und höchstens 30 Nächte pro Jahr arbeiten.
- b.
- Lernende ab dem vollendeten 17. Altersjahr dürfen höchstens 5 Nächte pro Woche und höchstens 50 Nächte pro Jahr arbeiten.
- c.
- Auf eine Woche Nachtarbeit folgt mindestens eine Woche Tagesarbeit.
Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio
Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:
- a.
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
- b.
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno;
- c.
- una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.