(Art. 29 Abs. 3 ArG)
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht beschäftigt werden für die Arbeit in Betrieben der Filmvorführung sowie in Zirkus- und Schaustellerbetrieben. Vorbehalten bleibt Artikel 7.
(art. 29 cpv. 3 LL)
È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l’articolo 7.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.