1 Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt sorgen innert dreier Jahre ab Inkrafttreten der Änderung vom 25. Juni 2014 dieser Verordnung dafür, dass begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 definiert und vom SBFI genehmigt sind. Liegen nach Ablauf dieser Frist keine genehmigten begleitenden Massnahmen vor, so dürfen in der entsprechenden beruflichen Grundbildung keine Jugendlichen mehr im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 beschäftigt werden.
2 Die kantonalen Berufsbildungsämter überprüfen innert zweier Jahre ab der Genehmigung der begleitenden Massnahmen nach Absatz 1 die zu diesem Zeitpunkt bereits erteilten Bildungsbewilligungen gemäss Artikel 20 Absatz 2 BBG17. Bis zum Abschluss dieser Überprüfung gilt bisheriges Recht. Liegt nach Ablauf der Überprüfungsfrist von zwei Jahren keine überprüfte Bildungsbewilligungen vor, so darf der betreffende Betrieb in der entsprechenden beruflichen Grundbildung keine Jugendlichen mehr im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 beschäftigen.
3 Jugendliche, die eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen, schliessen die berufliche Grundbildung nach bisherigem Recht ab:
16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Juni 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2241).
1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordinanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.
2 Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall’approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LFPr17. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un’azienda non dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.
3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:
16 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.