1 Maschinen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn:
2 Dem Inverkehrbringen gleichgestellt ist die Inbetriebnahme von Maschinen, falls zuvor kein Inverkehrbringen stattgefunden hat.
3 Für das Vorführen von Maschinen an Messen, Ausstellungen und dergleichen gilt Artikel 6 Absatz 3 der EU-Maschinenrichtlinie.
14 Siehe Fussnote zu Art. 1 Abs. 1.
15 Siehe Fussnote zu Art. 1 Abs. 2bis.
16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Febr. 2021, in Kraft seit 16. Juli 2021 (AS 2021 131).
1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
equivale all’immissione sul mercato se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
3 Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.
14 Nuova espr. giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
15 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
16 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.