1 Der Bundesrat kann die Aufgaben nach den Artikeln 12 Absatz 3, 14–21 und 23 Absätze 1 und 2 Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts übertragen. Er beaufsichtigt die beauftragten Organisationen und Personen.
2 Die Beauftragten haben Anspruch auf eine Abgeltung. Diese kann pauschal geleistet werden.
1 Il Consiglio federale può delegare i compiti di cui agli articoli 12 capoverso 3, 14–21 e 23 capoversi 1 e 2 a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Esercita la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.
2 I soggetti incaricati hanno diritto a un’indennità. Quest’ultima può essere corrisposta a titolo forfettario.
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