Die Kantone können strengere Vorschriften zum Schutz der Gesundheit erlassen.
I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.