818.101.27 Verordnung vom 23. Juni 2021 über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Bereich des internationalen Personenverkehrs (Covid-19-Verordnung internationaler Personenverkehr)
818.101.27 Ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere lʼepidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Art. 14 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 26. Juni 2021 um 00.00 Uhr in Kraft.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2021 alle ore 00.00.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.