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2 Es entscheidet aufgrund der Voranmeldung mit dem GGED nach Artikel 90 LGV28 innerhalb von 24 Stunden, ob die verstärkte Kontrolle sich auf eine Dokumentenprüfung nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a beschränkt oder ob eine Prüfung nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b erfolgen muss. Der Entscheid wird der für die Sendung verantwortlichen Person umgehend mitgeteilt.
3 Nicht der verstärkten Kontrollen unterworfen sind Warenmuster, Laborproben, Ausstellungsstücke und Sendungen für wissenschaftliche Zwecke, sofern das Bruttogewicht weniger als 30 kg beträgt.
4 In Abweichung von Artikel 58 werden die Proben der verstärkten Kontrollen nicht vergütet.
1 Al momento dell’importazione e del transito per via aerea ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’allegato 1, l’USAV esegue, per determinate derrate alimentari provenienti da determinati Paesi e per le derrate alimentari composte che contengono tali derrate alimentari, controlli approfonditi secondo le disposizioni e le condizioni degli allegati 2 e 3.
2 Decide sulla base della notifica preventiva con il DSCE, in base all’articolo 90 ODerr28, entro 24 ore se il controllo approfondito si limita a un controllo documentale ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettera a oppure se si debba procedere al controllo previsto all’articolo 38 capoverso 1 lettera b. La decisione è immediatamente comunicata al responsabile della partita.
3 Campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli da esposizione e spedizioni a fini scientifici non sono soggetti a controlli approfonditi, a condizione che il loro peso lordo sia inferiore a 30 kg.
4 In deroga all’articolo 58, i campioni prelevati durante i controlli approfonditi non sono rimborsati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.