1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Juli 2020 in Kraft.
2 Artikel 13 Absatz 1 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
2 L’articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.