Lebensmittel nach Artikel 1 dürfen nach bisherigem Recht eingeführt werden, wenn sie:
12 Eingefügt durch Ziff. I der V des BLV vom 12. Nov. 2019, in Kraft seit 14. Nov. 2019 (AS 2019 3529).
Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:
12 Introdotto n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).
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