Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.104 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 37 Kategorien von Lebensmitteln für Sportlerinnen und Sportler

Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler werden in vier Kategorien eingeteilt:

a.
Produkte zur Energiebereitstellung;
b.
Produkte mit einem definierten Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen oder anderen für Sportlerinnen und Sportler relevanten Stoffen;
c.
Protein- und Aminosäurenpräparate;
d.
eine Kombinationen der Produktegruppen nach den Buchstaben a–c.

Art. 38 Requisiti

1 Gli alimenti per sportivi possono contenere:

a.
vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui all’allegato 11 in base ai requisiti ivi stabiliti per i composti di cui all’allegato 12;
b.
sostanze che:
1.
sono ammesse ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201626 sui nuovi tipi di derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego,
2.
sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari e il cui utilizzo negli alimenti per sportivi è previsto dalle condizioni di impiego;
c.
ulteriori alimenti, fatte salve le lettere a e b.

2 Alle colture batteriche vive si applica l’allegato 13.

3 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 1.

4 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 2.

5 Per le combinazioni di cui all’articolo 37 lettera d si applicano i requisiti previsti per i singoli componenti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.