Die Benutzerinnen und Benutzer der Standardschnittstelle nach Artikel 10 entrichten eine Gebühr gemäss der Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 20058; die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Ressourcenaufwand für die Bearbeitung des Antrags.
Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 10 pagano gli emolumenti previsti dall’ordinanza del 18 maggio 20058 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, calcolati in funzione del tempo e delle risorse dedicati al trattamento della loro domanda.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.