Die Datenlieferantinnen und -lieferanten im Sinne der Artikel 3 und 4 können über eine Standardschnittstelle Zugang zu den Daten nach Artikel 9 Absatz 2 erhalten.
I fornitori di dati di cui agli articoli 3 e 4 possono ottenere l’accesso ai dati di cui all’articolo 9 capoverso 2 mediante un’interfaccia standard.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.