Händler, Hersteller und Importeure, die Getränke an Verbraucher abgeben, müssen:
I commercianti, produttori e importatori che consegnano bevande ai consumatori sono tenuti a:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.