1 Die kantonale Behörde erteilt die Bewilligung, wenn aus dem Gesuch hervorgeht, dass das Entsorgungsunternehmen in der Lage ist, die Abfälle umweltverträglich zu entsorgen.
2 Sie legt in der Bewilligung insbesondere fest:
4 Sie trägt die Angaben nach Absatz 2 Buchstaben a und b in die Datenbank des Bundesamts für Umwelt (BAFU) (Art. 41 Abs. 1) ein.18
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1117).
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se dalla domanda risulta che l’impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
2 Nell’autorizzazione l’autorità cantonale definisce in particolare:
3 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.
4 L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).19
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
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