1 Die nach bisherigem Recht anerkannten Ausbildungslehrgänge im Strahlenschutz dürfen bis fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen werden. Danach verlieren diese Lehrgänge ihre Anerkennung.
2 Nach bisherigem Recht erworbene individuelle Ausbildungsnachweise im Strahlenschutz behalten ihre Gültigkeit.
3 Für Inhaberinnen und Inhaber einer Ausbildung nach bisherigem Recht gelten für den Nachweis einer geforderten Fortbildung ab Inkrafttreten dieser Verordnung die in den Anhängen 1–5 festgelegten Periodizitäten.
1 I corsi di formazione in radioprotezione riconosciuti secondo il diritto anteriore possono essere iniziati fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Dopodiché, tali corsi non sono più considerati riconosciuti.
2 Le attestazioni individuali di formazione in radioprotezione ottenute secondo il diritto anteriore conservano la loro validità.
3 Per i titolari di una formazione secondo il diritto anteriore, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, per l’attestazione di un aggiornamento richiesto fanno stato le periodicità di cui agli allegati 1−5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.