1 Die Bewilligungsbehörde kann von Betrieben mit einer Bewilligung für die Abgabe an die Umwelt nach den Artikeln 111–116 eine jährliche Ermittlung der Dosis für die durch den Betrieb am meisten exponierten Personen aus der Bevölkerung verlangen und die Vorgaben zur Ermittlung der Strahlendosen festlegen.
2 Das ENSI erlässt Richtlinien zur Ermittlung der Strahlendosen für seinen Aufsichtsbereich.
1 L’autorità preposta al rilascio delle licenze può esigere dalle aziende con una licenza per l’immissione nell’ambiente secondo gli articoli 111–116 un accertamento annuo delle dosi per gli individui della popolazione più esposti da parte dell’azienda e stabilire le prescrizioni per l’accertamento delle dosi di radiazione.
2 L’IFSN emana direttive per l’accertamento delle dosi di radiazione per il suo ambito di vigilanza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.