1 Personen nach Artikel 172 Absatz 1 Buchstaben b–d, die in den Bereichen Medizin, Industrie und Kernanlagen tätig sind, benötigen eine anerkannte Strahlenschutzausbildung mit Prüfung.
2 Das EDI bestimmt im Einvernehmen mit dem ENSI und dem VBS, welche Personen welche Ausbildung benötigen.
3 Es legt im Einvernehmen mit dem ENSI und dem VBS fest, ob die Ausbildung für Personen nach Artikel 172 Absatz 1 Buchstabe a und e einer Anerkennung bedarf.
1 Le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere b−d che operano nei settori della medicina, dell’industria e degli impianti nucleari necessitano di una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale.
2 Il DFI determina, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, quale formazione sia necessaria per quali persone.
3 Stabilisce, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, se sia necessario un riconoscimento della formazione per le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere a ed e.
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