Die Inhaberin eines Betriebs mit Anlagen nach Anhang 1 meldet dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) jährlich bis 1. Juli die Informationen nach Artikel 5 Absatz 1, wenn der Betrieb im vorangegangenen Kalenderjahr:
Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.