1 Chiunque voglia impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica nell’ambito della propria professione e sotto la propria responsabilità, necessita di un’autorizzazione del Cantone in cui esercita la professione.
2 Tale autorizzazione può essere rilasciata, oltre che agli operatori sanitari, anche a persone appartenenti alle seguenti categorie professionali:
- a.
- Bachelor of Science SSS in ostetricia;
- b.
- igienisti dentali diplomati SSS;
- c.
- chiropratici diplomati;
- d.
- soccorritori diplomati SSS;
- e.
- persone di cui all’articolo 49.
3 Il Cantone stabilisce i medicamenti che possono essere utilizzati dalle persone menzionate nel capoverso 2.
4 Esso provvede a una vigilanza regolare da parte delle autorità cantonali o di un operatore sanitario idoneo.