1 Die Zollveranlagung bei der Einfuhr, der Ausfuhr und der Durchfuhr richtet sich nach den Bestimmungen der Zollgesetzgebung.
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1 L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
2 Le autorità doganali forniscono a Swissmedic informazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di medicamenti.
3 Swissmedic può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulteriori chiarimenti e di raccogliere campioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.