1 Die Spitäler und Transplantationszentren müssen der Nationalen Zuteilungsstelle unverzüglich jede verstorbene Person melden, bei der die Voraussetzungen für eine Organentnahme erfüllt sind.
2 Sie müssen der Meldung alle Daten der Person beilegen, die für einen Zuteilungsentscheid erforderlich sind.
3 Erforderliche Daten sind namentlich:
4 Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler müssen der Nationalen Zuteilungsstelle jede Person melden, die sich bereit erklärt hat, einer ihr unbekannten Person zu Lebzeiten ein Organ zu spenden.
5 Die Transplantationszentren müssen der Nationalen Zuteilungsstelle zusammen mit den Daten nach Absatz 3 jede Person melden, die sich bereit erklärt hat, einer ihr unbekannten Person zu Lebzeiten ein Organ zu spenden, und bei der die Voraussetzungen für die Organentnahme erfüllt sind.
15 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 15. Nov. 2017 (AS 2017 5663).
1 Gli ospedali e i centri di trapianto notificano immediatamente al servizio nazionale di attribuzione il decesso di tutte le persone che adempiono le condizioni per un prelievo di organi.
2 Allegano alla notifica tutti i dati relativi a questa persona che sono necessari per una decisione di attribuzione.
3 Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
4 I medici e gli ospedali notificano al servizio nazionale di attribuzione l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta.
5 I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, allegando i dati necessari secondo il capoverso 3, l’identità di ogni persona che si è offerta di donare un organo, da viva, a una persona a lei sconosciuta e che adempie le condizioni per un prelievo di organi.
15 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5663).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.