Für die Durchführung von Untersuchungen im Ausland ist Artikel 29 sinngemäss anwendbar.
In caso di esecuzione di esami all’estero si applica per analogia l’articolo 29.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.