Die Entscheide werden in der Landessprache verfasst, in der die beanstandete Sendung ausgestrahlt worden ist, oder in der im Ausstrahlungsgebiet des Veranstalters vorherrschenden Landessprache.
Le decisioni sono redatte nella lingua nazionale in cui è stata diffusa la trasmissione oggetto del reclamo, ovvero nella lingua nazionale prevalente nella regione di diffusione dell’emittente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.