Der Bundesrat kann die Weisungen für die Sendernetzplanung nach Artikel 8 Absatz 1 RTVG 1991118 bis längstens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängern oder nach Anhörung der Kommunikationskommission ändern.
Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 1991116 per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.