Eine Funkanlage kann nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie die Anforderungen an die Nutzung des Frequenzspektrums von mindestens einer der vom BAKOM bestimmten technischen Vorschriften für Funkschnittstellen nach Artikel 3 Absatz 1 erfüllt.
Un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta i requisiti per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze di almeno una delle prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce radio determinate dall’UFCOM ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.