1 Die Herstellerin, ihre bevollmächtigte Person, oder, wenn keiner diesen beiden Personen in der Schweiz niedergelassen ist, die Importeurin müssen während zehn Jahren ab dem Datum des Inverkehrbringen eine Kopie der Konformitätserklärung und der technischen Unterlagen vorlegen können.
2 Bei Inverkehrbringen von Funkanlageserien beginnt diese Frist mit dem Datum des Inverkehrbringens der letzten Anlage der betroffenen Serie zu laufen.
3 Die Fulfilment-Dienstleisterin untersteht der Pflicht nach Absatz 1, wenn:
16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 16. Juli 2021 (AS 2020 6213).
1 Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera, l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immissione in commercio dell’impianto.
2 In caso di immissione in commercio di serie di impianti di radiocomunicazione, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione.
3 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:
16 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.