Für die Einrichtung und Führung des Luftfahrzeugbuches gelten sinngemäss die Bestimmungen über das Grundbuch und das Schiffsregister, soweit nicht dieses Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vom 2. September 19607 etwas anderes vorsehen.
All’impianto e alla tenuta del registro aeronautico sono applicabili per analogia le disposizioni sul registro fondiario e il registro del naviglio svizzero, in quanto la presente legge o la sua ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 19607 non dispongano altrimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.