Für die Anwendung dieser Verordnung gelten treuhandschaftlich begründete Verfügungsrechte nicht als Eigentum.
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 735).
Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 735).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.