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747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

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Art. 5

Ein Seeschiff wird im Register der schweizerischen Seeschiffe eingetragen, wenn die Voraussetzungen nach dem Seeschifffahrtsgesetz und dieser Verordnung erfüllt sind.

Art. 5

Una nave è iscritta nel registro del naviglio svizzero se le condizioni stabilite dalla legge sulla navigazione marittima e dalla presente ordinanza sono adempiute.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 mag. 1993, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1710).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.