1 Auf hoher See gilt an Bord schweizerischer Seeschiffe ausschliesslich schweizerisches Bundesrecht. In Territorialgewässern gilt an Bord schweizerischer Seeschiffe schweizerisches Bundesrecht, soweit nicht der Uferstaat sein Recht zwingend anwendbar erklärt. In gleichem Umfang gilt bei einem Schiffbruch schweizerisches Recht für die Überlebenden.
2 Strafbare Handlungen im Sinne des Strafgesetzbuches7 und anderer bundesrechtlicher Strafbestimmungen, die an Bord eines schweizerischen Seeschiffes begangen worden sind, unterstehen jedoch dem schweizerischen Recht ohne Rücksicht auf den Ort, wo sich das Schiff im Zeitpunkt der Begehung der Tat befunden hat.
3 Die Strafbestimmungen dieses Gesetzes finden Anwendung unabhängig davon, ob die Tat im Ausland oder in der Schweiz begangen wurde.
4 Der Täter wird in der Schweiz nicht bestraft:
Wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so wird der vollzogene Teil angerechnet.
1 In altomare, a bordo delle navi svizzere, è applicabile soltanto il diritto federale svizzero. Nelle acque territoriali, il diritto federale svizzero è applicabile a bordo delle navi svizzere, a meno che lo Stato rivierasco non dichiari esclusivamente applicabile la sua legge nazionale. In caso di naufragio di una nave svizzera, il diritto svizzero è applicabile ai superstiti nella stessa misura.
2 Tuttavia, i reati nel senso del Codice penale svizzero5 e delle altre disposizioni penali di diritto federale commessi a bordo di una nave svizzera sono punibili secondo il diritto svizzero indipendentemente dal luogo in cui la nave si trovava al momento del reato.
3 Le speciali disposizioni penali della presente legge sono applicabili indipendentemente dal fatto che l’atto punibile secondo le stesse sia stato commesso all’estero o nella Svizzera.
4 L’autore non è più punito nella Svizzera:
se è stato assolto all’estero dal reato con sentenza irrevocabile;
se la pena inflittagli all’estero per il medesimo atto è stata scontata o condonata oppure è prescritta.
Se il colpevole ha scontato all’estero solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.