1 Nach bisherigem Recht erteilte Schifferpatente gelten weiter.
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151 Aufgehoben durch Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5739 6681).
1 Per l’ottenimento di una licenza ufficiale per la navigazione a mezzo radar o di una licenza equivalente (art. 6.12 cpv. 1 lett. a) si applica un termine transitorio di due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2013.
2 In virtù dell’articolo 61 paragrafo 4 comma 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008152, le miscele153 trasportate secondo gli articoli 8.02 e 8.03 e classificate, contrassegnate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE154 possono essere:
3 Per la sostituzione di attrezzi di salvataggio che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13.20 nella versione della modifica del 23 ottobre 2013. si applica un termine transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della modifica.
4 Per l’acquisto e la messa in servizio dell’impianto di radiotelefonia di cui all’articolo 13.21 si applica un termine transitorio di un anno dall’entrata in vigore della modifica.
151 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).
152 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 1.
153 In Svizzera corrisponde a «preparati».
154 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.