Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1603 Übergangsvorschriften

1 Nach bisherigem Recht erteilte Schifferpatente gelten weiter.

2–6 …151

151 Aufgehoben durch Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5739 6681).

Art. 1603 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 23 ottobre 2013.

1 Per l’ottenimento di una licenza ufficiale per la navigazione a mezzo radar o di una licenza equivalente (art. 6.12 cpv. 1 lett. a) si applica un termine transitorio di due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2013.

2 In virtù dell’articolo 61 paragrafo 4 comma 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008152, le miscele153 trasportate secondo gli articoli 8.02 e 8.03 e classificate, contrassegnate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE154 possono essere:

a.
immesse sul mercato fino al 1° giugno 2015; e
b.
trasportate fino al 1° giugno 2017.

3 Per la sostituzione di attrezzi di salvataggio che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13.20 nella versione della modifica del 23 ottobre 2013. si applica un termine transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della modifica.

4 Per l’acquisto e la messa in servizio dell’impianto di radiotelefonia di cui all’articolo 13.21 si applica un termine transitorio di un anno dall’entrata in vigore della modifica.

151 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

152 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 1.

153 In Svizzera corrisponde a «preparati».

154 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 2.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.