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747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1319 Mindestausrüstung der Fahrzeuge

1 Fahrzeuge müssen mit den optischen und akustischen Geräten ausgerüstet sein, die zur Abgabe der im zweiten Teil dieser Verordnung vorgeschriebenen Zeichen erforderlich sind.

2 Mit Feuerlöschgeräten oder -einrichtungen müssen ausgerüstet sein:

a.
Fahrzeuge mit Heiz- oder Kocheinrichtungen;
b.
Fahrzeuge mit Innenbordmotoren, deren Maschinenleistung 4,4 kW übersteigt und
c.
Fahrzeuge mit Aussenbordmotoren, deren Maschinenleistung 7,4 kW übersteigt.116

3 Fahrzeuge, ausgenommen Ruderboote und Segelfahrzeuge ohne festen Ballast bis 4,4 kW Maschinenleistung, müssen mit einem Ankergeschirr mit ausreichender Wirkung ausgerüstet sein.117

4 Fahrgastschiffe und Güterschiffe mit Maschinenantrieb müssen darüber hinaus als Ausrüstung haben

a.
Kompass;
b.
Verbandkasten;
c.
Megaphone oder Lautsprecheranlagen.

5 Absatz 4 Buchstabe c gilt nicht für Fahrgastschiffe mit einer zulässigen Anzahl von nicht mehr als 12 Fahrgästen sowie für Güterschiffe.

6 Segelfahrzeuge und Vergnügungsfahrzeuge mit Maschinenantrieb, die behelfsmässig mit Paddel oder Ruder fortbewegt werden können, müssen damit ausgerüstet sein.

7 Die vorgeschriebene Ausrüstung muss stets in gebrauchsfähigem Zustand an Bord sein.

115 Für das Inkrafttreten siehe Art. 16.04 Abs. 2 Bst. a dieser V.

116 Fassung gemäss Ziff. I der V der Internationalen Schifffahrtskommission vom 29. April 1988, vom BR genehmigt am 21. Dez. 1988, in Kraft seit 1. Febr. 1989 (AS 1989 207 211).

117 Fassung gemäss Ziff. I der V der Internationalen Schifffahrtskommission vom 23. Juni 1995, vom BR genehmigt am 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 976 984).

Art. 1320 Materiale di salvataggio

1 Per le navi passeggeri, l’autorità competente stabilisce il tipo e il numero di attrezzi di salvataggio.118

2 A bordo delle navi passeggeri e mercantili e degli apparecchi galleggianti deve essere disponibile in luogo appropriato e facilmente accessibile almeno una boa di salvataggio. A bordo delle navi che possono ospitare più di cento passeggeri deve esserci una boa di salvataggio in più per ogni gruppo di cento persone.

3 Sulle navi seguenti deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto e con spinta idrostatica di almeno 100 N per ciascuna persona a bordo di peso corporeo pari o superiore a 40 chilogrammi:

a.
navi da diporto motorizzate;
b.
navi da pesca professionale;
c.119
navi a remi che circolano al di fuori della zona costiera (art. 6.11 cpv. 1), eccettuate le imbarcazioni a remi da corsa, sempre che siano accompagnate da una nave motorizzata;
d.
navi a vela.120

I giubbotti di salvataggio conformi alle norme «EN ISO 12402-4, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 – Requisiti di sicurezza», «EN ISO 12402-3, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 – Requisiti di sicurezza» o «EN ISO 12402-2, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 – Requisiti di sicurezza»121 sono riconosciuti se presentano la spinta idrostatica minima in funzione del peso corporeo di chi lo indossa.

4 Sulle navi di cui al capoverso 3 deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto con un’adeguata spinta idrostatica per ciascuna persona a bordo di peso corporeo inferiore a 40 chilogrammi.122

5 Sulle navi di cui al capoverso 3 che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie sufficientemente grande da adibire al deposito degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, le persone che si trovano a bordo devono avere a disposizione o indossare un equipaggiamento di aiuto al galleggiamento conforme alla norma «EN ISO 12402-5, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento Parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) – Requisiti di sicurezza»123. Tale disposizione si applica in particolare a:

a.
tavole ad aquilone, tavole a vela, stand up paddle e simili;
b.
navi a vela con deriva o multiscafi;
c.
canoe o caiachi.124

6 Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere dotate, oltre che degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, di un apparecchio di lancio di detti attrezzi con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 metri di lunghezza.125

118 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).

119 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

120 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

121 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

122 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976 984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

123 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

124 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976 984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

125 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976 984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

 

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