Die Gesamtleistung der Motoren von Vergnügungsfahrzeugen muss der Bauart des Fahrzeuges angemessen sein.
114 Fassung gemäss Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5739 6681).
1 Le navi devono essere dotate degli apparecchi ottici e acustici necessari per l’emissione dei segnali prescritti nella seconda parte della presente ordinanza.
2 Devono essere dotate di estintori o di dispositivi antincendio:
3 Eccettuate le navi a remi e quelle a vela senza zavorra fissa e con un motore di potenza non superiore a 4,4 kW, ogni nave dev’essere dotata di un dispositivo d’ancoraggio di tenuta sufficiente.117
4 Le navi passeggeri e le navi mercantili a motore devono disporre inoltre:
5 Le disposizioni del capoverso 4 lettera c non si applicano né alle navi passeggeri di capacità inferiore alla dozzina né alle navi mercantili.
6 Le navi a vela e le navi da diporto a motore che possono essere mosse anche mediante pagaie o remi devono essere dotate di tali mezzi.
7 Il materiale d’equipaggiamento deve essere sempre utilizzabile e collocato in un luogo appropriato.
115 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. a della presente O.
116 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
117 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
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