Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1318 Zulässige Maschinenleistung von Vergnügungsfahrzeugen

Die Gesamtleistung der Motoren von Vergnügungsfahrzeugen muss der Bauart des Fahrzeuges angemessen sein.

114 Fassung gemäss Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5739 6681).

Art. 1319 Equipaggiamento minimo delle navi

1 Le navi devono essere dotate degli apparecchi ottici e acustici necessari per l’emissione dei segnali prescritti nella seconda parte della presente ordinanza.

2 Devono essere dotate di estintori o di dispositivi antincendio:

a.
le navi provviste di impianti di riscaldamento o di cucina;
b.
le navi con motore entrobordo di potenza superiore a 4,4 kW e
c.
le navi con motore fuoribordo di potenza superiore a 7,4 kW.116

3 Eccettuate le navi a remi e quelle a vela senza zavorra fissa e con un motore di potenza non superiore a 4,4 kW, ogni nave dev’essere dotata di un dispositivo d’ancoraggio di tenuta sufficiente.117

4 Le navi passeggeri e le navi mercantili a motore devono disporre inoltre:

a.
di una bussola;
b.
di una scatola di pronto soccorso;
c.
di un megafono o di un impianto d’altoparlanti.

5 Le disposizioni del capoverso 4 lettera c non si applicano né alle navi passeggeri di capacità inferiore alla dozzina né alle navi mercantili.

6 Le navi a vela e le navi da diporto a motore che possono essere mosse anche mediante pagaie o remi devono essere dotate di tali mezzi.

7 Il materiale d’equipaggiamento deve essere sempre utilizzabile e collocato in un luogo appropriato.

115 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. a della presente O.

116 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).

117 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.