Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1312 Abgasleitungen

Die Abgasleitungen der Motoren müssen gasdicht ausgeführt und so verlegt, erforderlichenfalls auch isoliert oder gekühlt sein, dass Feuersgefahren und Gesundheitsschädigungen ausgeschlossen sind.

Art. 1313 Recipienti per il carburante

1 I serbatoi del carburante devono essere fabbricati in materiali adeguati e istallati solidamente; ove occorra devono essere previste pareti stagne.

2 Nei casi di serbatoi fissi, la condotta di riempimento dev’essere collegata al ponte, tranne per i carburanti con un punto infiammabile oltre i 55° Celsius, e la condotta di aerazione all’aria libera. Le condotte di riempitura e di aerazione devono essere raccordate in modo stagno alla chiglia e collocate e costruite in modo che non vi siano fuoriuscite di carburante al momento del riempimento.

3 La tubazione d’alimentazione deve essere provvista di un dispositivo di chiusura.

110 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.