1 Bei Nacht oder bei unsichtigem Wetter können von ortsfesten Anlagen aus Schallzeichen nach Anhang 4 Ziffer II oder gelbe Blitzlichter verwendet werden.
2 Erfordert es die Sicherheit der Schifffahrt, so sind Brücken sowie Schifffahrtshindernisse und -anlagen von deren Eigentümern mit ortsfesten oder schwimmenden Radarreflektoren nach Anhang 4 Ziffer I Buchstabe G.4 zu signalisieren.
74 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).
1 Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto85 fisso i segnali acustici previsti nell’allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
2 Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
85 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.