Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

745.11 Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB)

745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

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Art. 60 Ausschluss vom Transport im konzessionierten Verkehr zur Ausübung eines Sports


(Art. 12 Abs. 2 PBG)

1 Im konzessionierten Verkehr kann das Unternehmen Personen vom Transport zur Ausübung eines Sports ausschliessen, wenn die Witterungsbedingungen zur Ausübung dieses Sports ungünstig sind, insbesondere bei Lawinengefahr.

2 Der Transportvertrag kann vorsehen, dass das Unternehmen eine Person vom Transport zur Ausübung eines Sports ausschliessen und ihr im Wiederholungsfall oder in schwerwiegenden Fällen den Fahrausweis entziehen kann, wenn die betreffende Person im Gebiet, das vom Unternehmen bedient wird, unmittelbar vor dem beabsichtigten Transport Dritte gefährdet hat und Grund zur Annahme besteht, dass sie weiterhin Dritte gefährden wird.

3 Eine Gefährdung Dritter kann namentlich darin bestehen, dass die betreffende Person:

a.
sich rücksichtslos verhalten hat;
b.
einen lawinengefährdeten Hang befahren hat;
c.
Weisungs- und Verbotstafeln, die der Sicherheit dienen, missachtet hat;
d.
sich den Sicherheitsanordnungen des Aufsichts- und des Rettungsdienstes widersetzt hat.

Art. 60 Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario

(art. 12 cpv. 2 LTV)

1 Nel traffico concessionario, l’impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe.

2 Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell’impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall’impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo.

3 Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata:

a.
si è comportata in modo sconsiderato;
b.
ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;
c.
non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza;
d.
si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.
b.
chiedere il trasporto gratuito per sé e per i bagagli fino alla stazione di partenza con la prima corsa adatta come pure il rimborso degli importi pagati;
c.
proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta; se necessario, l’impresa deve modificare il titolo di trasporto (proroga della validità, cambiamento d’itinerario, validazione per una classe superiore o una categoria diversa di veicoli), senza chiedere un sovrapprezzo;
d.
acconsentire al proseguimento del viaggio con un altro vettore di trasporto.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.