1 Die zuständige Stelle verhindert die Ausübung einer sicherheitsrelevanten Tätigkeit, wenn die damit betraute Person:
2 Sie verhindert die Ausübung einer sicherheitsrelevanten Tätigkeit auch, wenn dabei die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften nach den Artikeln 4–11 des Arbeitszeitgesetzes vom 8. Oktober 197121 in schwerwiegender Weise verletzt werden.
1 Il servizio competente vieta a una persona di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza se essa:
2 Il servizio competente vieta inoltre a un persona di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza se nello svolgimento di tale attività sono violate gravemente le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 4–11 della legge dell’8 ottobre 197121 sulla durata del lavoro.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.