Sieht die Vereinbarung nichts anderes vor, gelten folgende Bestimmungen:
Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.