Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.122 Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 (NZV)

742.122 Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

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Art. 12c Konfliktregelung

1 Bei mehreren Anträgen für eine Trasse der gleichen Verkehrsart sucht die Trassenvergabestelle nach einer einvernehmlichen Lösung.

2 Kommt keine Lösung zustande, so gelten folgende Grundsätze:

a.
Anträge, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt wurden, haben Vorrang.
b.
Das BAV kann für Anträge, die nicht aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt werden, einen Vorrang definieren.
c.
Zwischen gleichrangigen Anträgen führt die Trassenvergabestelle ein Bietverfahren durch.

3 Die Trassenvergabestelle regelt nach Anhörung des BAV die Einzelheiten des Bietverfahrens.37

36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4163).

37 Fassung gemäss Ziff. I 4 der OBI-Verordnung vom 13. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 1915).

Art. 12c Regole per la soluzione dei conflitti

1 In caso di più richieste per la stessa traccia di un tipo di trasporto, il Servizio di assegnazione delle tracce cerca una soluzione di comune intesa.

2 Se non si perviene a una soluzione, valgono i seguenti principi:

a.
le richieste presentate sulla base di un accordo quadro hanno la priorità;
b.
l’UFT può definire un ordine di priorità per richieste che non sono presentate sulla base di un accordo quadro;
c.
in caso di richieste dello stesso rango, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue una vendita all’asta.

3 Il Servizio di assegnazione delle tracce regola i dettagli della vendita all’asta, dopo aver consultato l’UFT.36

35 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163).

36 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.