Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 43 Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Verordnung vom 4. November 200931 über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird aufgehoben.

Art. 44 Disposizioni transitorie

1 Le convenzioni di finanziamento esistenti, in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, rimangono in vigore e dal 1° gennaio 2016 sono finanziate dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

2 Le convenzioni sulle prestazioni 2013–16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

3 I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013–16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati nella misura prevista tramite le convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.

4 In caso di costruzioni, impianti, installazioni e veicoli a utilizzazione mista appartenenti a gestori dell’infrastruttura, rimane in vigore il diritto anteriore all’indennizzo delle spese conseguenti del finanziamento con capitale di terzi convenute prima del 1° gennaio 2016.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.