1 Die Bevölkerung erhält die Möglichkeit, nach Artikel 4 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197913 im Sachplan- bzw. Vorprojektgenehmigungsverfahren mitzuwirken.
2 Der Sachplanentwurf und die Vorprojekte werden zu diesem Zweck während 30 Tagen in den betroffenen Gemeinden öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt.
3 Stellungnahmen zum Sachplanentwurf und zu den Vorprojekten sind binnen der in der Publikation genannten Frist beim Bundesamt einzureichen.
1 Conformemente all’articolo 4 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di approvazione del piano settoriale e dei progetti preliminari.
2 A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati.
3 I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all’Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.