Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV)

741.57 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)

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Art. 11 Zugriffsberechtigungen

1 Das ASTRA hat Zugriff auf die Daten des Auswertungssystems.

2 Das Schadenzentrum VBS hat Zugriff auf:

a.
die von ihm im Erfassungssystem erfassten Daten;
b.
die Daten von Unfällen in seinem Zuständigkeitsbereich.

3 Die Kantone haben Zugriff auf:

a.
die Daten, die im Erfassungssystem von der jeweiligen kantonalen Behörde erfasst worden sind;
b.
die Daten, die Unfälle in ihrem Kantonsgebiet betreffen.

4 Dritte haben Zugriff im Rahmen einer vom ASTRA nach Artikel 17 erteilten Zugriffsberechtigung.

Art. 11 Autorizzazioni di accesso

1 L’USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.

2 Il Centro danni DDPS ha accesso:

a.
ai dati di propria registrazione nel sistema di rilevazione;
b.
ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza.

3 I Cantoni hanno accesso:

a.
ai dati registrati nel sistema di rilevazione dalle proprie autorità cantonali;
b.
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel proprio territorio.

4 I terzi hanno accesso al sistema di valutazione nel quadro delle autorizzazioni di accesso concesse dall’USTRA secondo l’articolo 17.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.