Anhänger müssen an der Rückseite mit zwei Richtungsblinkern versehen sein.
I rimorchi devono essere muniti sul retro di due indicatori di direzione lampeggianti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.